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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 8 del 23 Gennaio 2008
Antiriciclaggio: nuove regole in materia di
strumenti di pagamento
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Con l’approvazione del decreto
legislativo sulla terza direttiva, arrivano una serie di
novità che coinvolgono imprese, professionisti e
intermediari finanziari. Intrasferibilità per assegni
bancari e circolari a partire da 5.000 euro, limitazione
alla circolazione del contante e definizione del concetto
di operazione "frazionata". Sono queste
alcune delle novità introdotte dal decreto
legislativo che portano al traguardo le nuove regole sull’antiriciclaggio. |
PREMESSA
Con l’approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri diventa definitivo il decreto
legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo e con esso
sono in arrivo nuove regole in materia di uso degli strumenti di
pagamento, soprattutto con riguardo al denaro contante e agli
assegni bancari.
La situazione attuale – Il limite dei
12.500 euro
Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del D.L.
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
L. 5 luglio 1991, n. 197, è vietato il trasferimento di
denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta
estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando
il valore da trasferire sia complessivamente superiore a 12.500
euro.
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Trasferimento di denaro contante
Per importi superiori a 12.500 euro |
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Vietato |
Consentito |
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Se il valore da trasferire è
complessivamente superiore a 12.500 euro. |
Se eseguito per il tramite di
intermediari abilitati (banche, uffici postali, ecc..) |
Il trasferimento può, tuttavia, essere
eseguito per il tramite di intermediari abilitati, quali uffici
postali, enti creditizi, agenti di cambio, società autorizzate
al collocamento a domicilio di valori mobiliari, società di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società
fiduciarie, imprese di assicurazione, Monte Titoli S.p.A.,
eccetera.
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Limitazione all’uso del contante |
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Divieto di effettuare tra soggetti
diversi
Trasferimenti di:
- denaro;
- di libretti di deposito bancari o postali al
portatore;
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
Quando l’importo da trasferire è
complessivamente superiore a 12.500 euro
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Trasferimenti consentiti
Il trasferimento di denaro per importi
superiori a 12.500 euro, può, tuttavia, essere effettuato
qualora avvenga con :
- assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome
o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di
non trasferibilità;
- ordine di pagamento per il tramite di uno degli
intermediari suddetti.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non può essere superiore a 12.500 euro.
Naturalmente, non sussistono limiti al trasferimento tra
intermediari abilitati.
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Operazioni "pericolose" |
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Sono sicuramente da considerare
effettuate tra soggetti diversi e, quindi, sanzionabili,
ove le somme esitate dovessero superare la soglia di
legge:
- i passaggi di denaro tra soci e società (es.
conferimenti o pagamento di dividendi);
- i passaggi di denaro tra cliente e professionista
per pagamento di parcelle, per l’effettuazione di
versamenti fiscali, contributivi, previdenziali,
ecc..;
- il pagamento a fornitori di fatture in contanti.
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LE NOVITA’
I nuovi limiti per trasferibilità
Il nuovo decreto, all'art. 49 (rubricato
"Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore"), va a sostituire lo "storico"
art. 1 della Legge n. 197/91 (cosiddetta "legge
antiriciclaggio").
Il comma 1 dell’articolo in esame vieta il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti
diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata,
sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro…".
In sostanza, i mezzi di pagamento in questione potranno essere
trasferiti senza vincolo alcuno solo se di importo inferiore a
5.000 euro, considerando, però, ai fini del limite massimo,
anche le operazioni frazionate, cioè quelle operazioni
unitarie sotto il profilo economico, ma poste in essere
attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore
inferiore a 5.000 euro.
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La novità
Fra soggetti privati, saranno
consentiti solo i trasferimenti in contanti inferiori a 5
mila euro. Il limite in oggetto non potrà essere
raggiunto neppure cumulando contanti con titoli al
portatore. |
Al fine di considerare il limite quantitativo
massimo entro cui non sussistono vincoli, la formulazione della
norma, impone di considerare l'avverbio complessivamente
dal punto di vista oggettivo, cioè avendo riguardo alla
cumulabilità delle diverse tipologie di mezzi di pagamento (ad
esempio, una parte di contante ed una di assegni).
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Transazioni in " contanti" |
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La regola
Le transazioni con contante o strumenti
di pagamento al portatore non possono superare i 5.000
euro. |
Operazione frazionata
Altra novità riguarda il concetto di operazione
frazionata, situazione in cui, come si legge nella
relazione di accompagnamento, il limite in commento trova
applicazione. Alla luce della nuova normativa, viene definita
"operazione frazionata":
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L’"operazione frazionata" |
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quella "… operazione unitaria
sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai
limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere
attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai
predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni
ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata
quando ricorrono elementi per ritenerla tale". |
Ciò vuol dire, in sostanza, che, di norma,
il pagamento di una fattura per 13 mila euro effettuata in tre
rate di importo unitario inferiore a 5 mila euro con rimesse a
10, 20, 30 giorni potrà continuare ad essere effettuata (di
norma in contanti), mentre non saranno ammessi, ad esempio,
prelevamenti o finanziamenti soci sottosoglia fra soci e
società se l’operazione avvenga entro il periodo
infrasettimanale e vadano complessivamente, a eguagliare o
superare i 5 mila euro.
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Operazioni "frazionate" |
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Viene fissato in sette giorni l’arco
temporale per eseguire le cosiddette operazioni
"frazionate": cioè un’unica attività
finanziaria articolata in movimenti di denaro effettuati. |
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Esempio N. 1
- Fattura di importo pari a 16.000 euro
- Data fattura: 30 maggio 2008
- Modalità di pagamento : in contanti
- Scadenze pagamento :
- 4.000 euro al 10 giugno 2008
- 4.000 euro al 20 giugno 2008
- 4.000 euro al 30 giugno 2008
- L’operazione non si intende
"frazionata", quindi regolare.
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Esempio N. 2
- Fattura di importo pari a 8.000 euro
- Data fattura: 5 luglio 2008
- Modalità di pagamento : in contanti
- Scadenze pagamento :
- 4.000 euro al 5 agosto 2008
- 4.000 euro al 7 agosto 2008 ;
- L’operazione si intende "frazionata",
quindi non regolare
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I nuovi moduli di assegni
Una
speciale novità è introdotta dai commi 5 e 7, dell’articolo
in esame, secondo i quali "gli assegni bancari e postali
emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di "non trasferibilità". Gli assegni circolari,
vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola
di non trasferibilità.
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Gli effetti della clausola "non
trasferibile"
Impedisce la girata dell’assegno, e
di fatto rende l’assegno un titolo nominativo,
consentendone l’incasso al solo beneficiario. Detta
clausola (qualora l’assegno viene emesso in forma
libera) può essere apposta anche dopo una o più girate
(art. 43 rd 1763/33, "legge assegno"). |
Il nome o la ragione sociale del beneficiario
non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità
dell’assegno. Secondo quanto previsto dall’art. 5 della
"legge assegno", infatti, l’assegno bancario senza
indicazione del prenditore vale come titolo al portatore.
Per questi titoli scatterà il divieto di trasferimento (senza
il tramite di intermediario abilitato), quando l’importo da
trasferire sia complessivamente pari o superiore ai 5.000 euro.
Oggi, il nome o la ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità, dunque, dovranno, con l’entrata
in vigore delle nuove norme, essere inseriti su tutti gli
assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro, pena per l’emittente,
beneficiario, giranti/giratari e portatore finale, il rischio di
incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al
40% dell’importo del titolo.
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Circolazione di assegni e libretti |
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La regola
Le banche dovranno emettere solo
assegni "non trasferibili" (salvo contraria
richiesta del cliente). Queste misure entreranno in vigore
il 30 aprile 2008. |
I commi 4 e 10 dell’art. 49
stabiliscono che, di norma, i nuovi carnet di assegni bancari e
postali siano rilasciati dalle banche o da Poste italiane S.p.A.,
muniti di clausola di non trasferibilità su ogni singolo
modulo.
È fatta, però, salva la possibilità per il
correntista di richiedere per iscritto il rilascio di moduli in
forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità, in
modo che il titolo possa essere girato anche successivamente
alla prima emissione), ma in questi casi, per scoraggiare il
ricorso ad assegni liberi, è stata introdotta, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni assegno libero
rilasciato.
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Imposta di bollo sugli assegni |
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La regola
Su richiesta del cliente (e per importi
inferiori a 5.000), le banche possono rilasciare dei
moduli in forma libera, dietro il pagamento a titolo di
imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno. |
La vigilanza del Fisco
Allo scopo di disincentivare la procedura
della "girata", viene espressamente previsto, nel comma
11 del citato art. 49, che gli uffici dell’Amministrazione
Finanziaria possano chiedere alla banca o a Poste italiane
S.p.A. i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti
ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o
postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni
circolari o vaglia postali in forma libera, nonché di tutti i
giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
Il codice fiscale nella girata
Rilevante appare poi la previsione di cui al
comma 10 dell’art. 49, che, allo scopo di meglio identificare
ciascun girante, impone a "pena di nullità"
dell’operazione di girata e, dunque, con conseguente
impossibilità di incassare il titolo, l’inserimento del
codice fiscale del girante medesimo.
Gli assegni all’ordine del traente
Un'altra
novità di estrema rilevanza, che porrà fine al malcostume
assai diffuso di trasformare gli assegni all'ordine del traente
(me medesimo o diciture analoghe) in titoli al portatore
mediante la semplice girata è la previsione secondo cui tali
assegni potranno essere girati unicamente per l'incasso a una
banca o a Poste italiane S.p.A., senza, quindi, possibilità di
ulteriore circolazione a mezzo girata. Tale nuova regola varrà
senza alcun limite di importo.
Assegni all’ordine del traente
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La regola
Gli assegni emessi all’ordine del
traente potranno essere unicamente girati dallo stesso per
l’incasso ad una banca o alla posta, ma non girati ad
altri. |
I libretti di deposito al portatore
Novità
in arrivo anche per i libretti di depositi bancari o postali al
portatore, cioè rilasciati senza indicazione del nome del
depositante.
Il saldo dei libretti a oggi esistenti,
attualmente ammesso nei limiti dei 12.500 euro dovrà essere
ridotto ad importi inferiori ai 5.000 euro.
Il comma 12 dell'art. 49 prevede, infatti,
che il saldo non debba essere pari o superiore a 5.000 euro. Il
saldo dei libretti ad oggi esistenti, attualmente ammesso nei
limiti dei 12.500 euro dovrà:
- essere ridotto ad importi inferiori a 5.000 euro entro il
30 giugno 2008;
- oppure, essere estinto entro e non oltre la predetta data
del 30 giugno 2008.
Per le violazioni di tali prescrizioni è
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20%
dell’importo del saldo del libretto stesso.
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Libretti al portatore |
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La regola
I libretti al portatore non possono
essere emessi per importi pari o superiori ai 5.000 euro.
I libretti attualmente esistenti di importo superiore
dovranno, entro il 30 giugno 2008, essere estinti o
ridotti nell’importo. |
Money transfer
Trattasi di uno strumento che consente il
trasferimento di denaro solitamente utilizzato dalle comunità
straniere residenti in Italia per inviare denaro al paese di
origine. Le nuove norme (comma 18, art. 49) vieteranno
il trasferimento di denaro contante mediante Money Transfer per
importi pari o superiori a 2.000.
Sono fatti salvi i trasferimenti di importi
pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, a
condizione, però, che il soggetto che ordina l'operazione
consegni all'intermediario la copia di documentazione idonea ad
attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo
economico dello stesso ordinante.
Il legislatore, in tal modo, ha inteso
introdurre una regola di cautela rispetto all'improprio uso per
fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
tale modalità di trasferimento di fondi è stata oggetto, così
come hanno evidenziato nel recente passato, diverse indagini di
polizia valutaria e giudiziaria.
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Money transfer |
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La regola
I trasferimenti in contanti mediante
Money Transfer non possono essere effettuati per importi
superiori a 2.000 euro, elevati a 5.000 se prodotta
documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione. |
Conti anonimi
Secondo quanto stabilito dall’art. 50,
viene espressamente previsto il divieto di apertura, in
qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazioni fittizie. Del pari sarà vietato
l'uso in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Stati
esteri.
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Conti anonimi |
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La regola
Non è possibile aprire in qualsiasi
forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazioni fittizie |
Decorrenza delle nuove regole
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Quando entreranno in vigore le nuove
disposizioni |
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Entreranno in vigore dal 30/04/2008:
- le disposizioni in merito alle transazioni in
contante (art. 49);
- le disposizioni in merito alle clausole di non
trasferibilità degli assegni (art. 49).
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Obblighi di comunicazioni ed infrazioni
Non cambiano rispetto al passato gli obblighi
di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
delle infrazioni in oggetto.
La violazione delle regole contenute
nelle norme sin qui descritte comporta l'applicazione di pesanti
sanzioni amministrative.
In generale, i destinatari del decreto in
commento, individuati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 (banche,
uffici postali, agenti di cambio, professionisti, ecc..), se in
relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 dell'art.
49, nonché a quelle di cui all'art. 50, concernente il divieto
di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione
fittizia, hanno l'obbligo di riferire entro 30 giorni al
Ministro dell'economia e delle finanze per la contestazione e
per gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24
novembre 1981, n. 689.
Se le infrazioni riguardano assegni, libretti
al portatore o titoli similari, la comunicazione al Ministro
deve essere effettuata sia dalla banca o da Poste Italiane
S.p.A. che li accetta in versamento, sia da quella che ne
effettua l'estinzione, salvo che il soggetto onerato dalla
comunicazione abbia la certezza dell'avvenuta comunicazione da
parte dell'altro intermediario.
La violazione dell'obbligo in questione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per
cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto,
ovvero del conto.
Le infrazioni in materia di assegni postali,
bancari, circolari e di vaglia postali e cambiari, relativamente
all'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario, quelle relative agli assegni bancari e postali di
importi pari o superiori a 5.000 euro per omessa opposizione
della clausola di non trasferibilità anche per gli assegni
circolari, vaglia postali e cambiari e quelle in materia di
girata degli assegni all'ordine del traente sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento
dell'importo trasferito.
Analoga sanzione si applica per la violazione
della norma in materia di trasferimento di contanti o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli
al portatore in euro o in valuta estera.
Si applica, invece, la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo per
la violazione del superamento del limite in materia di libretti
di deposito bancari o postali al portatore.
La sanzione si dimezza dal 10 al 20 per cento
del saldo del libretto al portatore per la violazione
dell'obbligo di comunicazione alla banca e a Poste Italiane
S.p.A., entro 30 giorni dall'evento, dei dati identificativi
del cessionario e della data di cessione del libretto.
Per la violazione alle disposizioni dei commi
18 e 19 dell'art. 49 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 al 30 per cento dell'importo trasferito.
Sono parimenti sanzionate con pena
amministrativa pecuniaria le violazioni al divieto di apertura
di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia. La
sanzione sarà compresa dal 20 al 40 per cento ovvero tra il 10
ed il 40 per cento del saldo del libretto a seconda che la
violazione riguardi l'apertura o l'intestazione fittizia ovvero
l'utilizzo in qualunque forma di analoghi titoli aperti
all'estero.
L'omessa segnalazione di una violazione
all'art. 50, in materia di conti e libretti anonimi o con
intestazione fittizia, al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro 30 giorni dalla scoperta, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento
dell'importo dell'operazione.
Infine, è previsto che sussista la
responsabilità solidale dei soggetti di cui all'art. 6 della L.
24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni suddette anche
quando l'autore non è identificato ovvero quando lo stesso non
è più perseguibile.
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Sanzioni
Amministrative |
Art. 58 del D.Lgs di
recepimento della direttiva 2005/60/Ce |
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Trasferimento di denaro contante,
libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti
diversi quando il valore dell’operazione è
complessivamente superiore a 5.000 euro; |
Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1
al 40% dell’importo trasferito |
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Emissione di assegni bancari o postali
per importi superiori a 5.000 euro senza indicazione del
beneficiario o della clausola di non trasferibilità; |
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Assegni bancari o postali emessi all’ordine
del traente che non siano girati unicamente per l’incasso
a una banca o a Poste italiane; |
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Emissione di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o
della clausola di non trasferibilità; |
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I destinatari della normativa
antiriciclaggio, che in relazione ai loro compiti di
servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività,
hanno notizia di infrazioni relative al trasferimento di
contanti o titoli al portatore per importi ultrasoglia ed
omettono la dovuta comunicazione al MEF. |
Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3
al 30% dell’importo dell’operazione |
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