CIRCOLARE INFORMATIVA n. 8 del 23 Gennaio 2008

Antiriciclaggio: nuove regole in materia di strumenti di pagamento

 

Con l’approvazione del decreto legislativo sulla terza direttiva, arrivano una serie di novità che coinvolgono imprese, professionisti e intermediari finanziari. Intrasferibilità per assegni bancari e circolari a partire da 5.000 euro, limitazione alla circolazione del contante e definizione del concetto di operazione "frazionata". Sono queste alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo che portano al traguardo le nuove regole sull’antiriciclaggio.

 

 

 

 

PREMESSA

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri diventa definitivo il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e con esso sono in arrivo nuove regole in materia di uso degli strumenti di pagamento, soprattutto con riguardo al denaro contante e agli assegni bancari.

 

La situazione attuale – Il limite dei 12.500 euro

Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a 12.500 euro.

 

 

Trasferimento di denaro contante

Per importi superiori a 12.500 euro

Vietato

Consentito

Se il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro.

Se eseguito per il tramite di intermediari abilitati (banche, uffici postali, ecc..)

 

Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati, quali uffici postali, enti creditizi, agenti di cambio, società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie, imprese di assicurazione, Monte Titoli S.p.A., eccetera.

 

Limitazione all’uso del contante

Divieto di effettuare tra soggetti diversi

Trasferimenti di:

  • denaro;
  • di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Quando l’importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro

 

Trasferimenti consentiti

Il trasferimento di denaro per importi superiori a 12.500 euro, può, tuttavia, essere effettuato qualora avvenga con:

  • assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • ordine di pagamento per il tramite di uno degli intermediari suddetti.

 

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a 12.500 euro. Naturalmente, non sussistono limiti al trasferimento tra intermediari abilitati.

Operazioni "pericolose"

Sono sicuramente da considerare effettuate tra soggetti diversi e, quindi, sanzionabili, ove le somme esitate dovessero superare la soglia di legge:

  • i passaggi di denaro tra soci e società (es. conferimenti o pagamento di dividendi);
  • i passaggi di denaro tra cliente e professionista per pagamento di parcelle, per l’effettuazione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, ecc..;
  • il pagamento a fornitori di fatture in contanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOVITA’

I nuovi limiti per trasferibilità

Il nuovo decreto, all'art. 49 (rubricato "Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore"), va a sostituire lo "storico" art. 1 della Legge n. 197/91 (cosiddetta "legge antiriciclaggio").

Il comma 1 dell’articolo in esame vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro…". In sostanza, i mezzi di pagamento in questione potranno essere trasferiti senza vincolo alcuno solo se di importo inferiore a 5.000 euro, considerando, però, ai fini del limite massimo, anche le operazioni frazionate, cioè quelle operazioni unitarie sotto il profilo economico, ma poste in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore inferiore a 5.000 euro.

La novità

Fra soggetti privati, saranno consentiti solo i trasferimenti in contanti inferiori a 5 mila euro. Il limite in oggetto non potrà essere raggiunto neppure cumulando contanti con titoli al portatore.

 

Al fine di considerare il limite quantitativo massimo entro cui non sussistono vincoli, la formulazione della

norma, impone di considerare l'avverbio complessivamente dal punto di vista oggettivo, cioè avendo riguardo alla cumulabilità delle diverse tipologie di mezzi di pagamento (ad esempio, una parte di contante ed una di assegni).

 

 

Transazioni in " contanti"

La regola

Le transazioni con contante o strumenti di pagamento al portatore non possono superare i 5.000 euro.

 

Operazione frazionata

Altra novità riguarda il concetto di operazione frazionata, situazione in cui, come si legge nella relazione di accompagnamento, il limite in commento trova applicazione. Alla luce della nuova normativa, viene definita "operazione frazionata":

 

L’"operazione frazionata"

quella "… operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale".

 

Ciò vuol dire, in sostanza, che, di norma, il pagamento di una fattura per 13 mila euro effettuata in tre rate di importo unitario inferiore a 5 mila euro con rimesse a 10, 20, 30 giorni potrà continuare ad essere effettuata (di norma in contanti), mentre non saranno ammessi, ad esempio, prelevamenti o finanziamenti soci sottosoglia fra soci e società se l’operazione avvenga entro il periodo infrasettimanale e vadano complessivamente, a eguagliare o superare i 5 mila euro.

 

 

Operazioni "frazionate"

Viene fissato in sette giorni l’arco temporale per eseguire le cosiddette operazioni "frazionate": cioè un’unica attività finanziaria articolata in movimenti di denaro effettuati.

 

Esempio N. 1

  • Fattura di importo pari a 16.000 euro
  • Data fattura: 30 maggio 2008
  • Modalità di pagamento : in contanti
  • Scadenze pagamento :
  • 4.000 euro al 10 giugno 2008
  • 4.000 euro al 20 giugno 2008
  • 4.000 euro al 30 giugno 2008
  • L’operazione non si intende "frazionata", quindi regolare.

Esempio N. 2

  • Fattura di importo pari a 8.000 euro
  • Data fattura: 5 luglio 2008
  • Modalità di pagamento : in contanti
  • Scadenze pagamento :
  • 4.000 euro al 5 agosto 2008
  • 4.000 euro al 7 agosto 2008 ;
  • L’operazione si intende "frazionata", quindi non regolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuovi moduli di assegni

Una speciale novità è introdotta dai commi 5 e 7, dell’articolo in esame, secondo i quali "gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità". Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

Gli effetti della clausola "non trasferibile"

Impedisce la girata dell’assegno, e di fatto rende l’assegno un titolo nominativo, consentendone l’incasso al solo beneficiario. Detta clausola (qualora l’assegno viene emesso in forma libera) può essere apposta anche dopo una o più girate (art. 43 rd 1763/33, "legge assegno").

 

Il nome o la ragione sociale del beneficiario non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità dell’assegno. Secondo quanto previsto dall’art. 5 della "legge assegno", infatti, l’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come titolo al portatore. Per questi titoli scatterà il divieto di trasferimento (senza il tramite di intermediario abilitato), quando l’importo da trasferire sia complessivamente pari o superiore ai 5.000 euro. Oggi, il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, dunque, dovranno, con l’entrata in vigore delle nuove norme, essere inseriti su tutti gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro, pena per l’emittente, beneficiario, giranti/giratari e portatore finale, il rischio di incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo del titolo.

 

 

Circolazione di assegni e libretti

La regola

Le banche dovranno emettere solo assegni "non trasferibili" (salvo contraria richiesta del cliente). Queste misure entreranno in vigore il 30 aprile 2008.

 

 

I commi 4 e 10 dell’art. 49 stabiliscono che, di norma, i nuovi carnet di assegni bancari e postali siano rilasciati dalle banche o da Poste italiane S.p.A., muniti di clausola di non trasferibilità su ogni singolo modulo.

È fatta, però, salva la possibilità per il correntista di richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità, in modo che il titolo possa essere girato anche successivamente alla prima emissione), ma in questi casi, per scoraggiare il ricorso ad assegni liberi, è stata introdotta, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni assegno libero rilasciato.

 

 

Imposta di bollo sugli assegni

La regola

Su richiesta del cliente (e per importi inferiori a 5.000), le banche possono rilasciare dei moduli in forma libera, dietro il pagamento a titolo di imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno.

 

La vigilanza del Fisco

Allo scopo di disincentivare la procedura della "girata", viene espressamente previsto, nel comma 11 del citato art. 49, che gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria possano chiedere alla banca o a Poste italiane S.p.A. i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera, nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.

 

Il codice fiscale nella girata

Rilevante appare poi la previsione di cui al comma 10 dell’art. 49, che, allo scopo di meglio identificare ciascun girante, impone a "pena di nullità" dell’operazione di girata e, dunque, con conseguente impossibilità di incassare il titolo, l’inserimento del codice fiscale del girante medesimo.

 

Gli assegni all’ordine del traente

Un'altra novità di estrema rilevanza, che porrà fine al malcostume assai diffuso di trasformare gli assegni all'ordine del traente (me medesimo o diciture analoghe) in titoli al portatore mediante la semplice girata è la previsione secondo cui tali assegni potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane S.p.A., senza, quindi, possibilità di ulteriore circolazione a mezzo girata. Tale nuova regola varrà senza alcun limite di importo.

Assegni all’ordine del traente

La regola

Gli assegni emessi all’ordine del traente potranno essere unicamente girati dallo stesso per l’incasso ad una banca o alla posta, ma non girati ad altri.

 

 

 

 

I libretti di deposito al portatore

Novità in arrivo anche per i libretti di depositi bancari o postali al portatore, cioè rilasciati senza indicazione del nome del depositante.

Il saldo dei libretti a oggi esistenti, attualmente ammesso nei limiti dei 12.500 euro dovrà essere ridotto ad importi inferiori ai 5.000 euro.

Il comma 12 dell'art. 49 prevede, infatti, che il saldo non debba essere pari o superiore a 5.000 euro. Il saldo dei libretti ad oggi esistenti, attualmente ammesso nei limiti dei 12.500 euro dovrà:

  • essere ridotto ad importi inferiori a 5.000 euro entro il 30 giugno 2008;
  • oppure, essere estinto entro e non oltre la predetta data del 30 giugno 2008.

 

Per le violazioni di tali prescrizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% dell’importo del saldo del libretto stesso.

Libretti al portatore

La regola

I libretti al portatore non possono essere emessi per importi pari o superiori ai 5.000 euro. I libretti attualmente esistenti di importo superiore dovranno, entro il 30 giugno 2008, essere estinti o ridotti nell’importo.

 

 

 

 

 

 

Money transfer

Trattasi di uno strumento che consente il trasferimento di denaro solitamente utilizzato dalle comunità straniere residenti in Italia per inviare denaro al paese di origine. Le nuove norme (comma 18, art. 49) vieteranno il trasferimento di denaro contante mediante Money Transfer per importi pari o superiori a 2.000.

Sono fatti salvi i trasferimenti di importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, a condizione, però, che il soggetto che ordina l'operazione consegni all'intermediario la copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

 

Il legislatore, in tal modo, ha inteso introdurre una regola di cautela rispetto all'improprio uso per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui tale modalità di trasferimento di fondi è stata oggetto, così come hanno evidenziato nel recente passato, diverse indagini di polizia valutaria e giudiziaria.

 

Money transfer

La regola

I trasferimenti in contanti mediante Money Transfer non possono essere effettuati per importi superiori a 2.000 euro, elevati a 5.000 se prodotta documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione.

Conti anonimi

Secondo quanto stabilito dall’art. 50, viene espressamente previsto il divieto di apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie. Del pari sarà vietato l'uso in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Stati esteri.

Conti anonimi

La regola

Non è possibile aprire in qualsiasi forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie

 

 

 

 

 

Decorrenza delle nuove regole

Quando entreranno in vigore le nuove disposizioni

Entreranno in vigore dal 30/04/2008:

  • le disposizioni in merito alle transazioni in contante (art. 49);
  • le disposizioni in merito alle clausole di non trasferibilità degli assegni (art. 49).

 

 

 

 

 

 

Obblighi di comunicazioni ed infrazioni

Non cambiano rispetto al passato gli obblighi di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni in oggetto.

La violazione delle regole contenute nelle norme sin qui descritte comporta l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative.

 

In generale, i destinatari del decreto in commento, individuati negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 (banche, uffici postali, agenti di cambio, professionisti, ecc..), se in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 dell'art. 49, nonché a quelle di cui all'art. 50, concernente il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, hanno l'obbligo di riferire entro 30 giorni al Ministro dell'economia e delle finanze per la contestazione e per gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Se le infrazioni riguardano assegni, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione al Ministro deve essere effettuata sia dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento, sia da quella che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto onerato dalla comunicazione abbia la certezza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'altro intermediario.

 

La violazione dell'obbligo in questione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto, ovvero del conto.

 

Le infrazioni in materia di assegni postali, bancari, circolari e di vaglia postali e cambiari, relativamente all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, quelle relative agli assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro per omessa opposizione della clausola di non trasferibilità anche per gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari e quelle in materia di girata degli assegni all'ordine del traente sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo trasferito.

 

Analoga sanzione si applica per la violazione della norma in materia di trasferimento di contanti o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

 

Si applica, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo per la violazione del superamento del limite in materia di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

La sanzione si dimezza dal 10 al 20 per cento del saldo del libretto al portatore per la violazione dell'obbligo di comunicazione alla banca e a Poste Italiane S.p.A., entro 30 giorni dall'evento, dei dati identificativi del cessionario e della data di cessione del libretto.

 

Per la violazione alle disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 49 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 30 per cento dell'importo trasferito.

 

Sono parimenti sanzionate con pena amministrativa pecuniaria le violazioni al divieto di apertura di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia. La sanzione sarà compresa dal 20 al 40 per cento ovvero tra il 10 ed il 40 per cento del saldo del libretto a seconda che la violazione riguardi l'apertura o l'intestazione fittizia ovvero l'utilizzo in qualunque forma di analoghi titoli aperti all'estero.

 

L'omessa segnalazione di una violazione all'art. 50, in materia di conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla scoperta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

 

Infine, è previsto che sussista la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni suddette anche quando l'autore non è identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile.

Sanzioni

Amministrative

Art. 58 del D.Lgs di

recepimento della direttiva 2005/60/Ce

Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è complessivamente superiore a 5.000 euro;

Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito

Emissione di assegni bancari o postali per importi superiori a 5.000 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità;

Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente che non siano girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane;

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità;

I destinatari della normativa antiriciclaggio, che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni relative al trasferimento di contanti o titoli al portatore per importi ultrasoglia ed omettono la dovuta comunicazione al MEF.

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione