STUDIO MINTO

Associazione Professionale

Commercialisti

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Mirano (VE)

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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 19 - Novembre 2007

 

RAMMENTIAMO

CHE L’ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI

E’ DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO

www.studiomintoap.com

 

 

Lotta al lavoro nero: esteso Durc in tutti i settori

E’ stato emanato il Decreto che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione in agricoltura e in edilizia. Il Durc, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U., sarà richiesto a tutti i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il Durc è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. E’ rilasciato dall’Inps, dall’Inail e per l’edilizia, dalle Casse edili. Tra i requisiti per avere la regolarità contributiva è richiesta la continuità degli adempimenti mensili o periodici. La validità del Durc è mensile tranne che negli appalti privati, in cui la validità è trimestrale. Il Decreto regola, inoltre, le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro.

 

Nuovo modello F24 IVA immatricolazione auto Unione Europea

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "F24-IVA immatricolazione auto Unione Europea" da utilizzare a partire dal 3 dicembre 2007 da parte dell’acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia nuovi che usati in ambito comunitario, per il versamento dell’Iva relativa alla prima vendita interna. Il provvedimento ha il fine di contrastare le frodi Iva nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza UE. La disposizione riguarda le cessioni interne successive agli acquisti intracomunitari effettuati nel cosiddetto "mercato parallelo" con l’esclusione degli acquisti di veicoli nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale. Per tali categorie di acquisti è, infatti, utilizzato un particolare meccanismo di identificazione dei mezzi che non consente l’attuazione delle frodi.

 

Schede carburanti: necessaria la firma del gestore per la detrazione dell’Iva

La Corte di Cassazione ha stabilito che non sono consentite le detrazioni dell’Iva per l’acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del gestore dell’impianto di distribuzione. Secondo i giudici della sezione tributaria l’apposizione della firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento ed è elemento essenziale per la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La sua mancanza, quindi, non consente la detrazione dell’Iva sull’acquisto del carburante da parte dell’acquirente.

 

Rilevanza Irap delle componenti reddituali collegate ad un evento dannoso

Essendo un incendio di un magazzino contenente beni merce fatto estraneo alla gestione ordinaria dell’impresa, assumono natura straordinaria sia i costi sostenuti per l’attività di riorganizzazione a seguito dell’incendio sia il risarcimento percepito. La distruzione dei beni merce rileva fiscalmente come riduzione dell’ammontare delle rimanenze finali che hanno concorso a determinare il valore della produzione di esercizi precedenti (o dello stesso esercizio, qualora la perdita si riferisca a rimanenze formatesi nell’anno in corso). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la rilevanza ai fini Irap dell’indennizzo del valore dei beni andati distrutti in base al principio di correlazione, in quanto provento straordinario ma ricevuto a fronte di una componente reddituale (diminuzione delle rimanenze) che è inclusa nel valore della produzione.

 

Esentati dall’Ici gli assegnatari di casa popolare e il coniuge assegnatario di casa coniugale

Non sono soggetti passivi Ici gli assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto e gli assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale emanato nel corso di una causa di separazione o di divorzio. In tali casi in capo all’assegnatario si configurano rispettivamente un diritto personale di credito nei confronti del locatore e un atipico diritto personale di godimento, mentre i soggetti passivi del tributo sono solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sugli immobili. Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, ma titolare del diritto di proprietà sulla stessa, invece, è tenuto al pagamento dell’Ici senza poter fruire dell’aliquota ridotta o della detrazione per l’abitazione principale, a meno che non vi sia un’esplicita disposizione contraria contenuta nel regolamento comunale.

 

 

APPROVATO UN NUOVO MODELLO F24 PER I PAGAMENTI TELEMATICI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2007

Con Provvedimento direttoriale del 23.10.2007 l’Agenzia delle Entrate ha approvati i nuovi modelli di versamento F24 ed F24 Accise da utilizzare per i relativi versamenti.

Il provvedimento rende obbligatorio il pagamento tramite i nuovi modelli F24 a partire da due diverse scadenze in relazione alla modalità di pagamento utilizzata:

Per il periodo 29 ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 i soggetti che intendono comunque utilizzare il nuovo modello cartaceo debbono prelevarlo esclusivamente dalla sezione "modulistica" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le novità contenute nei nuovi modelli sono essenzialmente due:

è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell’erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo desumibile dalla "Tabella codici identificativi - pdf" ricavabile dal sito internet dell’Agenzia;

 

TABELLA DEI CODICI IDENTIFICATIVI

DESCRIZIONE

CODICE

GENITORE / TUTORE

02

CURATORE FALLIMENTARE

03

EREDE

07

 

 

 

 

 

è stato prevista l’informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione (ad ora non ancora emanata).

In conseguenza della diversa decorrenza dell’obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 si ritiene opportuno riepilogare le ipotesi più frequenti in cui è ancora possibile presentare il mod. F24 cartaceo (per i quali l’utilizzo del nuovo modello è dal 29.10.2007 solo facoltativo in quanto l’obbligo decorre solo a partire dal 01.01.2008):

 

 

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTAMENTI E LEASING

Secondo l’attuale versione del disegno di Legge finanziaria per il 2008, si possono prevedere alcuni interventi in materia di deducibilità delle quote di ammortamento e di durata dei contratti di locazione finanziaria, e ciò allo scopo di rendere deducibili i canoni di leasing.

Disporre tempestivamente di queste informazioni, può avere l’effetto di indirizzare le imprese a fare delle scelte di investimento diverse da quelle programmate sulla base della stabilità della disciplina attuale.

 

L’intervento sugli ammortamenti

Secondo le disposizioni in vigore ad oggi, dal punto di vista fiscale le quote di ammortamento si possono stratificare in almeno due componenti: quella ordinaria e quella anticipata. La quota anticipata si determina in misura pari alla quota ordinaria, e può essere stanziata solo nei primi tre esercizi di entrata in funzione del bene (il primo in caso di beni usati). In sostanza, l’adozione di ammortamenti anticipati porta al raddoppio della quota di ammortamento deducibile, si ripete con una limitazione temporale ben precisa.

Dal 2008 questa possibilità verrà meno, dato che il Legislatore è intenzionato a sopprimere l’ammortamento anticipato; e tenendo conto del fatto che, nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, l’aliquota ordinaria di ammortamento deve essere ridotta alla metà, di seguito proponiamo lo sviluppo del piano di ammortamento di un cespite con aliquota del 20%, confrontando la disciplina attuale e quella che si applicherà dal 2008:

 

 

Fino al 31.12.2007

Dal 01.01.2008

Anno 1

10 + 10

20

Anno 2

20 + 20

20

Anno 3

20 + 20

20

Anno 4

-

20

Anno 5

-

20

 

La possibilità di stanziare ammortamenti anticipati, quindi, consente di ammortizzare i beni in modo più rapido, ma, è bene sottolineare, la deduzione del maggior costo nei primi tre esercizi non comporta un risparmio d’imposta in assoluto poiché, con riferimento alla situazione a tutto il 2007, le imposte pagate in meno negli anni 1, 2 e 3 sono poi restituite negli esercizi 4 e 5, in cui nessun ammortamento è più dedotto proprio a causa della loro anticipazione. In sostanza, dal 2008, si avrà una distribuzione degli ammortamenti più lineare, perdendosi peraltro il favorevole effetto finanziario dato dal pagamento di minori imposte negli esercizi in cui l’anticipazione degli ammortamenti era possibile.

La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, ma si applicherà a tutte le procedure di ammortamento in corso, quindi interesserà anche i beni acquistati nel 2007 o in anni precedenti. In conclusione, l’anticipazione al 2007 dell’acquisto di un bene ammortizzabile permette di sfruttare ancora e solo per quest’anno questa opportunità, il che potrebbe comunque generare un beneficio in termini finanziari.

 

L’intervento sui contratti di leasing

Anche i contratti di leasing sono interessati dalla manovra finanziaria per il 2008, che andrà a toccare la durata minima dei contratti al fine di consentire la deduzione dei canoni. L’intervento è simile per i beni mobili e i beni immobili ma, per questi ultimi, gioca una condizione non richiesta per i primi.

In linea generale, è previsto che la deduzione dei canoni di leasing è ammessa solo se il contratto ha una durata minima pari ai due terzi del periodo di ammortamento che si determinerebbe in funzione delle aliquote ordinarie di cui al D.M. del 31 dicembre 1988.

Quindi, prendendo ad esempio un bene con aliquota ordinaria di ammortamento pari al 10% (non si deve considerare la riduzione alla metà dovuta nel primo anno di entrata in funzione del bene), la situazione comparata tra 2007 e 2008 è riassunta nella seguente tabella:

 

 

2007

2008

Coefficiente

10%

10%

Periodo ordinario ammortamento (in mesi)

120

120

Durata minima del contratto (in mesi)

60

80

 

Verificata la condizione della durata minima di due terzi, per un bene mobile non si hanno ulteriori verifiche da effettuare.

Va tuttavia segnalato che la riscrittura della norma in materia di leasing (co.7 dell’art.102 del Tuir), agisce inversamente sulla durata dei contratti di leasing che hanno ad oggetto gli autoveicoli per i quali i costi sono parzialmente deducibili. La norma attuale prevede che, per questi beni, la deducibilità, seppur parziale, dei canoni, è condizionata a una durata del contratto di leasing almeno pari al periodo ordinario di ammortamento, in linea generale, quindi, 48 mesi, considerata una percentuale di ammortamento del 25%. La nuova disposizione dovrebbe sopprimere questa condizione, con la conseguenza che i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 saranno subordinati al rispetto della nuova condizione della durata pari a due terzi del periodo ordinario di ammortamento, quindi 32 mesi.

Per i beni immobili, alla condizione della durata pari ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento, si aggiunge anche quella che richiede il rispetto di una durata minima di undici anni (oggi otto), e una massima di diciotto anni (oggi quindici), essendo questo un criterio del tutto simile a quello contenuto nella norma attuale, ancorché con limiti diversi. Quindi, ipotizzando il frequente caso di un immobile la cui aliquota ordinaria di ammortamento è del 3%, si avrà che:

Peraltro, considerando l’effetto del limite superiore, nel caso proposto la durata del contratto potrà essere ridotta a un valore non inferiore al limite di diciotto anni. Durate inferiori non consentono la deduzione dei canoni.

La norma entra in vigore dal 2008, ma solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio. Ciò significa che I contratti stipulati ancora nel 2007 consentono di accedere alla deducibilità anche se di durata inferiore. Quindi, anche in questo caso sarà opportuno che le imprese valutino di anticipare la stipula di un contratto di leasing al 2007, proprio per poter godere di una deduzione complessivamente non superiore, ma certamente più rapida dei canoni.

Relativamente agli immobili, resta un’ultima considerazione in termini di convenienza tra acquisto diretto e acquisto mediante leasing: l’acquisto diretto comporta un ammortamento che si sviluppa necessariamente in un periodo di 34 anni, mentre l’acquisto in leasing permette la deduzione in 18 anni. La deduzione più veloce può essere quindi vantaggiosa, anche se si deve tenere conto del fatto che, dal 2008, la componente finanziaria implicita nel canone di leasing, e ciò, si sottolinea, indipendentemente dalla tipologia di bene oggetto del contratto, potrebbe soffrire della limitazione alla deduzione degli interessi passivi, sempre prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008.