TASSO DI INTERESSE LEGALE

 

Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 del Codice Civile, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede a determinarlo con apposito decreto.

Nel caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.

 

Il tasso degli interessi legali trova molteplici utilizzi normativi (Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Cambiali e Vaglia Cambiari, Assegni, Legge Fallimentare, Locazioni, Imposta di Registro, Imposte sui Redditi, Imposta sulle Successioni e Donazioni, Imposta Comunale sugli Immobili, Processo Tributario, Alienazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, Onorari dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Accertamento con Adesione e Conciliazione Giudiziale, Sanzioni Amministrative Tributarie), in particolare:

  • Controversie in materia di lavoro:
    • Somme di denaro per crediti di lavoro.
  • Locazioni:
    • Depositi cauzionali,
    • Aumento per spese straordinarie,
    • Morosità.
  • Imposta di Registro, Successioni e Donazioni
    • Valore dell’usufrutto, uso ed abitazione.
  • Imposta di Registro:
    • Contratti di locazione pluriennali, registrazione per l’intero periodo.
  • Imposte sui Redditi:
    • Ravvedimento operoso,
    • Versamento delle imposte dovute per la rateizzazione delle somme conseguenti ad accertamento con adesione.

 

Riportiamo di seguito le variazioni del tasso di interesse legale avvenute negli anni:

 

Periodo di Validità

Misura

Riferimento normativo

Fino al 15 Dicembre 1990

5%

Codice Civile

Dal 16 Dicembre 1990

10%

L. 26/11/1990 n. 353

Dal 1’ Gennaio 1997

5%

L. 23/12/1996 n. 662

Dal 1’ Gennaio 1999

2,5%

D.M. 10/12/1998

Dal 1’ Gennaio 2001

3,5%

D.M. 11/12/2000

Dal 1’ Gennaio 2002

3%

D.M. 11/12/2001

Dal 1’ Gennaio 2004

2,5%

D.M. 01/12/2003

Dal 1’ Gennaio 2008

3%

D.M. 12/12/2007

 

 

In caso di applicazione degli interessi nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.