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TASSO DI INTERESSE LEGALE
Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 del Codice Civile, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede a determinarlo con apposito decreto. Nel caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.
Il tasso degli interessi legali trova molteplici utilizzi normativi (Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Cambiali e Vaglia Cambiari, Assegni, Legge Fallimentare, Locazioni, Imposta di Registro, Imposte sui Redditi, Imposta sulle Successioni e Donazioni, Imposta Comunale sugli Immobili, Processo Tributario, Alienazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, Onorari dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Accertamento con Adesione e Conciliazione Giudiziale, Sanzioni Amministrative Tributarie), in particolare:
Riportiamo di seguito le variazioni del tasso di interesse legale avvenute negli anni:
In caso di applicazione degli interessi nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
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