STUDIO MINTO

Associazione Professionale

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Mirano (VE)

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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 20 - Novembre 2007

 

RAMMENTIAMO

CHE L’ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI

E’ DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO

www.studiomintoap.com

 

LE PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

 

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, le Imprese si trovano ogni anno nell’esigenza di dover valutare l’importo dei Crediti verso Clienti che, dal punto di vista civilistico, deve avvenire in base al presumibile valore di realizzo degli stessi; in tale sede si è soliti stralciare anche i crediti ritenuti non più esigibili.

 

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE

 

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa.

Si dovrà inoltre dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza; tale dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, la denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito ecc.

Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

 

Per i crediti di "modesto importo" lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’Impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri:

Infatti in presenza di tali situazioni viene riconosciuta l’inerenza del costo, conseguentemente la deducibilità della perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si perviene comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le mancate spese per intraprendere l’azione legale di recupero).

 

La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’Impresa, nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.

 

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può dunque avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio o meglio entro la fine dell’esercizio esista formale rinuncia al credito stesso.

 

Rammentiamo inoltre che, generalmente, per i crediti sorti da oltre 10 anni è intervenuta la prescrizione al loro recupero, ex art. 2946 del Codice Civile, pertanto in tale situazione il credito può essere portato a perdita senza particolari adempimenti.

 

Vi invitiamo pertanto di esaminare la situazione dei Crediti verso Clienti, in particolare si potrà:

 

  • Predisporre un elenco dei crediti riclassificato per scadenza (aging list) e verificare l’esigibilità dei crediti scaduti;
  • Predisporre un elenco dei crediti dubbi ed inesigibili;
  • Predisporre un elenco dei crediti in contenzioso ed eventualmente richiedere al legale un’attestazione sulla possibilità del loro recupero;
  • Contattare lo Studio scrivente al fine di definire gli adempimenti necessari e le eventuali azioni da intraprendere.

 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.