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CIRCOLARE INFORMATIVA n. 21 del 20 Novembre 2007 RAMMENTIAMO
CHE L’ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI E’
DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO
CUNEO
FISCALE e ACCONTI IRAP Con la diffusione della circolare 19.11.2007 n.61/E,
pubblicata nei quotidiani finanziari di oggi, la Direzione Generale
dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo delle deduzioni IRAP
per il c.d. “Cuneo Fiscale”. La Finanziaria 2007, al fine di limitare il
divario tra il costo del lavoro per l’impresa e la retribuzione netta
del dipendente, ossia il c.d. “cuneo
fiscale e contributivo”, ha introdotto nuove deduzioni dalla base
imponibile IRAP fruibili da parte delle Aziende che impiegano lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato in
alternativa alle deduzioni già esistenti (spese relative agli
apprendisti, ai disabili, ai contratti di formazione o inserimento,
bonus per l’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, deduzione
forfetaria per le imprese e lavoratori autonomi “minori”). Le nuove deduzioni spettano a decorrere dal
mese di Febbraio 2007 e pertanto rileveranno i propri effetti nel
calcolo IRAP dell’anno 2007 in UNICO 2008; tuttavia
è prevista la possibilità di considerare l’effetto della deduzione
già in sede di acconto IRAP 2007 sulla base della situazione
dell’anno 2006. Quindi, in occasione del versamento del prossimo acconto IRAP 2007, si
potrà effettuare il ricalcolo a favore del contribuente. Le novità
prevedono per le imprese ed i lavoratori autonomi: 1.
Una deduzione per un importo pari a 5.000 euro, su
base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentabile fino a 10.000 euro per i
lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro
nel corso del periodo d’imposta e, nel caso di contratti di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, ivi compreso il lavoro a tempo parziale
di tipo verticale e di tipo misto, è ridotta in misura proporzionale. 2.
La deduzione dei contributi assistenziali e
previdenziali (INPS, Cassa Edile, Ebav, ecc.) relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato. Le deduzioni spettano a decorrere dal mese di Febbraio 2007 nella misura
del 50% e per il loro intero ammontare a decorrere dal mese di Luglio
2007, con conseguente ragguaglio ad anno. La somma delle deduzioni non deve in ogni caso superare il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri previdenziali ed
assistenziali a carico del datore di lavoro (Costo aziendale anno 2006). Rimane comunque cumulabile anche la deduzione dei contributi INAIL. Rimaniamo
a disposizione e porgiamo cordiali saluti.
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